fondo di assistenza sanitaria f.as.s.
sistema impresa confsal
presetazioni sanitarie garantite da UniSalute
Prestazioni Sanitarie garantite da
Unisalute

FAQ

Frequently Asked Questions

Al fine di rendere più agevole l'accesso ai servizi ad Aziende, Consulenti e Studi, Dipendenti e Soggetti volontari il F.AS.S. ha predisposto un elenco di F.A.Q. le cui risposte hanno lo scopo di chiarire l’interpretazione delle disposizioni contenute nel regolamento.

Iscrizione

Quali tipologie di lavoratori possono essere iscritte al F.AS.S.?

L’iscrizione al F.AS.S. è obbligatoria per tutti i lavoratori a tempo indeterminato (sia part time che full time) e gli apprendisti, compresi i quadri che Il F.AS.S. prevede la possibilità d’ iscrizione per i Soggetti volontari (es. Lavoratori autonomi, liberi professionisti..) In fine la copertura sanitaria può essere estesa, con versamento del contributo a carico del Lavoratore/Quadro/Soggetto volontario, al nucleo familiare inteso come coniuge o al convivente “more uxorio” e ai figli tutti risultanti dallo stato di famiglia ma, in questo caso, dovranno essere incluse tutte le persone come sopra indicate risultanti dallo stato di famiglia.

Ci sono tipologie di apprendistato che non hanno l’obbligo di iscrizione al F.AS.S.?

L’art. 41 del Dlgs n. 81 del 2015 ha stabilito che l’apprendistato è un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. Hanno, pertanto, natura di contratto di lavoro a tempo indeterminato tutte le tipologie nelle quali il contratto di apprendistato può essere articolato, ossia:

  1. apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
  2. apprendistato professionalizzante;
  3. apprendistato di alta formazione e ricerca.
Ne deriva quindi che debbono essere iscritti tutti i lavoratori assunti con contratto di apprendistato non essendovi tipologie escludibili da quelle elencate nella norma.

È consentita l’iscrizione di altre tipologie di lavoratori?

Il Fondo è altresì aperto alle adesioni delle aziende e dei relativi dipendenti che non applicano i C.C.N.L. sottoscritti tra le Parti Sociali ma che rientrano nel sistema di rappresentanza delle Parti Sociali ed altresì ai lavoratori dipendenti delle Organizzazioni imprenditoriali e sindacali promotrici ed a quelli delle società e degli enti partecipanti o promosse dalle stesse che desiderano comunque aderirvi volontariamente per poter beneficiare delle prestazioni offerte dal fondo stesso.

Come si effettua l’ ISCRIZIONE DI UN’AZIENDA al F.AS.S.?

L’iscrizione al F.AS.S di un’azienda si effettua compilando il “Modulo di adesione Impresa” inviandolo all’indirizzo email info@fondofass.it. Il modulo è reperibile nell’area “MODULI” del sito www.fondofass.it. L’iscrizione si perfeziona con i versamenti delle contribuzioni previste.

Cosa devo fare per accedere alle prestazioni?

Per tutte le prestazioni previste dal Piano Sanitario consultare il sito www.unisalute.it oppure scaricare gratuitamente l’app UniSalute da App Store e Play Store.

Cosa accade se un’azienda non invia il modulo di adesione ma effettua dei pagamenti?

Per finalizzare l’adesione al Fondo e alla copertura sanitaria, le imprese devono inviare i seguenti documenti al F.AS.S., tramite e-mail a info@fondofass.it:

  • copia del bonifico bancario;
  • modulo di adesione al Fondo debitamente compilato.

Diversamente il Fondo non avrà i dati a disposizione per l’associazione degli iscritti alla posizione assicurativa.

Come posso revocare o attivare la delega di un’azienda non più gestita o di nuova gestione del mio studio?

Se un’azienda non è più gestita dal proprio studio oppure se un’azienda vuole essere gestita dal vostro studio ed è già aderente al F.AS.S., è necessario informare l’azienda stessa della necessità di inviarci una e-mail all’indirizzo info@fondofass.it comunicando il nuovo indirizzo e-mail ed i nuovi dati del referente.

Una-tantum

Cos’è l’una tantum e qual è il suo importo?

L’una tantum è la quota – a carico dell’azienda – di iscrizione del lavoratore al F.AS.S., il cui pagamento è dovuto, una sola volta, al momento della prima iscrizione del lavoratore stesso. L’importo per i lavoratori è stabilito in € 30,00 mentre per Quadri è pari ad € 340,00.

La quota Una Tantum è prevista per un nuovo assunto che era già iscritto al F.AS.S.?

Se il dipendente è stato iscritto in precedenza al Fondo (da un’altra azienda o dalla stessa in periodi precedenti) non è dovuta la quota una tantum.

Pagamento contributi

Nei periodi di aspettativa non retribuita e in quelli di cassa integrazione e mobilità è dovuto il contributo al F.AS.S.?

Per tali periodi (salvo diverso accordo fra datore di lavoro e lavoratore) è prevista la sospensione del pagamento dei contributi. L'azienda può proseguire volontariamente o per accordo sindacale con modalità definite nel regolamento al punto 3.2. La prosecuzione è da richiedere al Fondo con apposito modello "prosecuzione volontaria dei versamenti individuali" entro 3 mesi dalla sospensione l’importo mensile è stabilito in € 10,00 euro.
La contribuzione volontaria non potrà riguardare periodi arretrati anteriori a 6 mesi.
Contributo di solidarietà 10%: Il Contributo di solidarietà 10% così come disciplinato dalla L. n. 166/91 è dovuto per “Le somme (diverse dal Tfr) o premi, che le aziende accantonano o versano a casse, fondi, gestioni previsti da contratti collettivi, accordi, regolamenti aziendali che erogano prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione, sono escluse dalla base imponibile ai fini contributivi ma soggette a un contributo di solidarietà del 10% a carico del datore di lavoro, da corrispondersi alla gestione pensionistica a cui è iscritto il lavoratore con la denuncia contributiva del mese in cui si verifica il versamento.” Dopo attenta analisi, l’Assemblea del Fondo in data 08/11/2019 ha deliberato che, in concordanza con il disposto legislativo, il contributo di solidarietà del 10% (codice M980) debba essere versato sia sul contributo ordinario (al netto del contributo mensile a carico del dipendente) che sulla quota una tantum.

Se un dipendente cessa di lavorare a metà mese, il contributo va comunque pagato?

Il mese contributivo non può essere frazionato e, pertanto, il contributo mensile del mese di cessazione va versato per intero indipendentemente dal giorno in cui la cessazione stessa ha luogo.

Se assumo un dipendente nel corso del mese, devo pagare il contributo per il mese di assunzione?

Il contributo relativo al mese di assunzione dovrà essere pagato interamente.

Come deve essere calcolato il contributo per un dipendente che lavora part time per due aziende contemporaneamente?

Nel caso di lavoratore part time, che completi l’orario presso due o più Aziende, ciascuna Azienda e ciascun lavoratore verseranno il 100% della contribuzione dovuta. Annualmente, le aziende e/o i lavoratori potranno richiedere il conguaglio (aziende) o la restituzione (lavoratore) delle quote versate in eccesso, che verranno erogate, verificata la regolarità contributiva.

Il contributo ordinario versato dal datore di lavoro per il F.AS.S. va segnalato nella busta paga del dipendente?

Sì, il contributo ordinario versato dal datore di lavoro, così come il contributo del lavoratore, nei contratti previsti, va segnalato nella busta paga.

Quando i dipendenti iniziano ad usufruire della copertura assicurativa?

Di norma le prestazioni di assistenza sanitaria sono erogate per gli eventi che insorgono a partire dal 1° giorno del 7° mese successivo alla “data di decorrenza del versamento ordinario” (es. gennaio 2017, la copertura assicurativa parte dal 1° luglio 2017), salvo specifica deliberazione del Fondo stesso. Tuttavia, per i lavoratori assunti, iscritti al Fondo nel periodo 30/09/2019 e 31/12/2019, il diritto alle prestazioni è stato anticipato di tre mesi e pertanto decorrerà dal 1° giorno del 4° mese successivo a quello di effetto dell’assicurazione.

Il dipendente che cessa il rapporto di lavoro con l’azienda che lo ha iscritto a Fondo ha ancora diritto ad usufruire delle prestazioni?

Il diritto alle prestazioni è condizionato al regolare versamento dei contributi e si protrae, dopo la cessazione dell’attività lavorativa, per un periodo di tempo corrispondente alle mensilità versate dall’azienda o dal lavoratore.

A quanto ammontano le quote da versare per il F.AS.S.?

Il versamento al Fondo si compone di un contributo ordinario e di una quota Una Tantum (o quota di iscrizione). Le quote sono diversificate in base alla tipologia di contratto applicato ai dipendenti. Per il dettaglio della contribuzione per CCNL Terziario cod. INPS 413 i rimanda alla Circolare n. 1 del 27/09/2019.

Il contributo di solidarietà del 10% va versato solamente sul contributo ordinario oppure anche sulla quota Una Tantum?

Il contributo di solidarietà del 10% deve essere versato sia sul contributo ordinario (al netto del contributo mensile a carico del dipendente) che sulla quota Una Tantum.

Come posso pagare il F.AS.S.?

Attualmente, in attesa dell’attribuzione del cod. INPS per il versamento con F24, può essere pagato con bonifico bancario.

Dove posso trovare l’Iban del F.AS.S. per il pagamento a mezzo bonifico bancario?

Per il pagamento a mezzo bonifico bancario si rimanda alla Circolare n. 1 del 27/09/2019 pubblicata sul sito www.fondofass.it

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Se il Quadro cessa in corso d’anno, il contributo versato è frazionabile?

La quota contributiva è annuale e va versata sempre per intero. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno il contributo non è parzialmente rimborsabile e la copertura sanitaria è attiva per l’intero anno solare;

Problematiche pagamenti

È possibile cambiare una modalità di pagamento in corso d’anno?

No, in corso d’anno non è consentito il cambio di modalità di pagamento da mensile posticipato ad annuale anticipato o viceversa.

Procedure

Qualora un dipendente passi da tempo determinato a tempo indeterminato, da quando si devono versare i contributi?

La contribuzione ha inizio dal mese di trasformazione a tempo indeterminato.

Cosa devo fare se per un dipendente ho inserito dei dati anagrafici errati?

In questo caso è necessario contattare tempestivamente il Fondo all’indirizzo e-mail info@fondofass.it.

Cosa devo fare se un dipendente varia il codice fiscale?

In questo caso è necessario contattare tempestivamente il Fondo all’indirizzo e-mail info@fondofass.it. Nella e-mail dovranno essere indicati i dati aggiornati (nome, cognome, luogo di nascita, data di nascita, sesso e codice fiscale) del dipendente in questione.

Casi particolari

Ho iscritto erroneamente un’azienda e dei dipendenti che non sono soggetti al pagamento del F.AS.S. Cosa posso fare?

In caso di errato inserimento di un’azienda e dei suoi dipendenti è necessario farci pervenire l’apposita autocertificazione, compilata dal legale rappresentante dell’azienda. Il modulo di autocertificazione dovrà essere richiesto inviando una e-mail all’indirizzo info@fondofass.it.

Come comunico al Fondo il cambio di contratto applicato dall’azienda ai propri dipendenti?

Se l’azienda cambia il contratto applicato ai propri dipendenti, a favore di uno non iscrivibile al Fondo, è necessario comunicare tale variazione mediante la compilazione dell’apposita autocertificazione. Il modulo di autocertificazione dovrà essere richiesto inviando una e-mail all’indirizzo del referente dell’ufficio contributi o, in assenza, all’indirizzo generico info@fondofass.it.

Attestazione di iscrizione all’Anagrafe dei Fondi Sanitari

Quali sono i vantaggi fiscali?

Il F.AS.S. è iscritto all’Anagrafe dei Fondi Sanitari di cui al Decreto del Ministero della Salute del 31 marzo 2008 e del 27 ottobre 2009 e pertanto in merito ai vantaggi fiscali il lavoratore non solo si vedrà rimborsate nel corso dell’anno le proprie spese sanitarie, ma avrà anche la possibilità di beneficiare dell'esenzione sul contributo versato al Fondo sanitario sia per sé che per i propri familiari.
L’art. 51, comma 2 del Tuir afferma infatti che:
"non concorrono a formare il reddito, i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter)”.
Per essere destinatari dell’agevolazione fiscale, i contributi devono essere versati a un Fondo o una Cassa avente esclusivamente finalità assistenziale. Il versamento dei contributi al Fondo o alla Cassa di assistenza deve essere previsto da uno specifico contratto o accordo collettivo o da un regolamento aziendale. Il contributo, che risulterà versato dal lavoratore, è trattenuto dal datore di lavoro direttamente dalla retribuzione lorda del dipendente, a monte dell’imposizione fiscale. Il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, consegnerà poi al lavoratore il modello CU nel quale dovrà indicare in apposita casella l’ammontare dei contributi sanitari versati che non hanno concorso a formare il reddito di lavoro dipendente.
Il lavoratore dipendente nel momento in cui ottiene dal Fondo o dalla Cassa di assistenza il rimborso delle spese sanitarie sostenute, potrà avvalersi, in sede di dichiarazione dei redditi, della detrazione d’imposta nella misura del 19% che spetta sull’importo che eccede 129,11 euro, limitatamente alla parte di spesa rimasta effettivamente a suo carico e non rimborsata.
Se l’azienda ha versato all’ente un importo di contributi sanitari superiore al limite previsto dal Tuir (3.615,20 euro), la parte eccedente viene tassata in capo al dipendente e nel modello CU sarà indicato nelle annotazioni. In questo caso il lavoratore potrà avere accesso alla detrazione fiscale del 19% per spese mediche, in misura proporzionale al contributo che non ha beneficiato dell’esenzione.
I benefici si riferiscono alla data di rilascio dell'attestato (14/10/2020).
Ad esempio:
se il datore di lavoro (o l’ente pensionistico in caso di pensionati) ha versato 5.000 euro di contributi per l’assistenza sanitaria a enti o a casse, con fini esclusivamente assistenziali e in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, come descrive il Tuir, lo stesso datore di lavoro assoggetterà a imposizione un importo di 1.384,80 euro (5.000 euro – 3.615,20 euro).